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Ordinanza — n. 38258/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38258/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38258/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNASR AZEDDINE nato il 18/09/1988 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 139 ENNASR AZEDDINE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché -manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello ne ha congruamente motivato l'esclusione osservando che le modalità della condotta (allontanamento protrattosi nel tempo e senza alcuna giustificazione, non rilevando la continente difficoltà a convivere con la donna che lo ospitava di cui non ha dato notizia all'Autorità) non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38258/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 139 ENNASR AZEDDINE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché -manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello ne ha congruamente motivato l'esclusione osservando che le modalità della condotta (allontanamento protrattosi nel tempo e senza alcuna giustificazione, non rilevando la continente difficoltà a convivere con la donna che lo ospitava di cui non ha dato notizia all'Autorità) non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività;

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione casi di esclusione esenzione dalla pena sfratto assenza ingiustificata indegnità del diritto d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
139 ENNASR AZEDDINE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNASR AZEDDINE nato il 18/09/1988 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 139 ENNASR AZEDDINE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché -manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello ne ha congruamente motivato l'esclusione osservando che le modalità della condotta (allontanamento protrattosi nel tempo e senza alcuna giustificazione, non rilevando la continente difficoltà a convivere con la donna che lo ospitava di cui non ha dato notizia all'Autorità) non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i