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Ordinanza — n. 38257/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Elia Francesco inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic complaints regarding the sentencing calculation and motivation without specifying the exact legal defects. The court rejected these arguments because the law requires precise identification of vices to allow for a valid control of legality.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 363, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the particular legal vices requiring review.

Parole chiave

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inadmissibility generic complaints control of legality specific grounds sentencing review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 5 c.p.p.
Art. 363, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA FRANCESCO nato a BITONTO il 02/03/2000 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 132 EL/A FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze del tutto generiche, limitate alla sola tipologia del vizio (vizio di motivazione) e al punto di impugnazione (dosimetria della pena), senza indicare in cosa consista il vizio sul quale si chiede il controllo di legittimità (tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata, cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 0