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Ordinanza — n. 38256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABELLA GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 18/02/1952 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 127 SAB ELLA GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - doglianze manifestamente infondate (primo motivo) quanto alla risposta data dalla . ottrAer Corte duappetle ai primi due motivi di appello e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2 della motivazione); - doglianze in ordine al trattamento punitivo (diverso bilanciamento delle attenuanti generiche, mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385 cod. pen., mancata esclusione della recidiva reiterata ed eccessività della pena) benché la sentenza impugnata non si presenti sui punti arbitraria e viziata giuridicamente e abbia adeguatamente affrontato le censure difensive (cfr. pag. 2 della motivazione);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 38256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 127 SAB ELLA GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - doglianze manifestamente infondate (primo motivo) quanto alla risposta data dalla . ottrAer Corte duappetle ai primi due motivi di appello e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2 della motivazione); - doglianze in ordine al trattamento punitivo (diverso bilanciamento delle attenuanti generiche, mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385 cod. pen., mancata esclusione della recidiva reiterata ed eccessività della pena) benché la sentenza impugnata non si presenti sui punti arbitraria e viziata giuridicamente e abbia adeguatamente affrontato le censure difensive (cfr. pag. 2 della motivazione);

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena sospensione di pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
1 e 2 della motivazione); - doglianze in ordine al trattamento punitivo (diverso bilanciamento delle attenuanti generiche, mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABELLA GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 18/02/1952 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 127 SAB ELLA GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - doglianze manifestamente infondate (primo motivo) quanto alla risposta data dalla . ottrAer Corte duappetle ai primi due motivi di appello e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2 della motivazione); - doglianze in ordine al trattamento punitivo (diverso bilanciamento delle attenuanti generiche, mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385 cod. pen., mancata esclusione della recidiva reiterata ed eccessività della pena) benché la sentenza impugnata non si presenti sui punti arbitraria e viziata giuridicamente e abbia adeguatamente affrontato le censure difensive (cfr. pag. 2 della motivazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci