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Ordinanza — n. 38255/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38255/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEVERELLO DANIEL nato a CESENA il 22/06/1990 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 126 PEVERELLO DANIEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento punitivo (quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) benché la sentenza impugnata sia sul punto sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità (cfr. pagg. 1-2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 126 PEVERELLO DANIEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento punitivo (quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) benché la sentenza impugnata sia sul punto sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità (cfr. pagg. 1-2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie risarcimento per atto illecito infrazione privilegiata mancanza di disciplina dubbio circa il carattere di infrazione reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
126 PEVERELLO DANIEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento punitivo (quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEVERELLO DANIEL nato a CESENA il 22/06/1990 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 126 PEVERELLO DANIEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento punitivo (quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) benché la sentenza impugnata sia sul punto sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità (cfr. pagg. 1-2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il