Ordinanza — n. 38255/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEVERELLO DANIEL nato a CESENA il 22/06/1990 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 126 PEVERELLO DANIEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento punitivo (quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) benché la sentenza impugnata sia sul punto sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità (cfr. pagg. 1-2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 126 PEVERELLO DANIEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento punitivo (quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) benché la sentenza impugnata sia sul punto sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità (cfr. pagg. 1-2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEVERELLO DANIEL nato a CESENA il 22/06/1990 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 126 PEVERELLO DANIEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento punitivo (quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) benché la sentenza impugnata sia sul punto sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità (cfr. pagg. 1-2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il