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Ordinanza — n. 38254/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38254/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADDIO ANTONINO nato a CATANIA il 27/09/1981 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 120 AMADDIO ANTONINO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, in quanto limitate assertivamente a contestare la mancata risposta a motivi di appello (senza allegarne il preciso contenuto e la decisività rispetto al ragionamento giustificativo esposto dalla Corte di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38254/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 120 AMADDIO ANTONINO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, in quanto limitate assertivamente a contestare la mancata risposta a motivi di appello (senza allegarne il preciso contenuto e la decisività rispetto al ragionamento giustificativo esposto dalla Corte di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritiro della domanda di revisione tempestività dell'istanza di ricusazione impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADDIO ANTONINO nato a CATANIA il 27/09/1981 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 120 AMADDIO ANTONINO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, in quanto limitate assertivamente a contestare la mancata risposta a motivi di appello (senza allegarne il preciso contenuto e la decisività rispetto al ragionamento giustificativo esposto dalla Corte di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,