Ordinanza — n. 38251/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGO FABIO nato a UDINE il 02/02/1963 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 113 RIGO FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la sentenza impugnata là dove ha motivatamente respinto le doglianze difensive in ordine alla sussistenza degli elementi - e anche di quello soggettivo - del reato di calunnia);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38251/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 113 RIGO FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la sentenza impugnata là dove ha motivatamente respinto le doglianze difensive in ordine alla sussistenza degli elementi - e anche di quello soggettivo - del reato di calunnia);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGO FABIO nato a UDINE il 02/02/1963 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 113 RIGO FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la sentenza impugnata là dove ha motivatamente respinto le doglianze difensive in ordine alla sussistenza degli elementi - e anche di quello soggettivo - del reato di calunnia);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3G/06