Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38251/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38251/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGO FABIO nato a UDINE il 02/02/1963 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 113 RIGO FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la sentenza impugnata là dove ha motivatamente respinto le doglianze difensive in ordine alla sussistenza degli elementi - e anche di quello soggettivo - del reato di calunnia);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38251/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 113 RIGO FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la sentenza impugnata là dove ha motivatamente respinto le doglianze difensive in ordine alla sussistenza degli elementi - e anche di quello soggettivo - del reato di calunnia);

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per atto illecito irregolarità finanziarie oltraggio alla corte reati contro l'integrità sessuale accuse di abuso risarcimento per errore giudiziario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGO FABIO nato a UDINE il 02/02/1963 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 113 RIGO FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la sentenza impugnata là dove ha motivatamente respinto le doglianze difensive in ordine alla sussistenza degli elementi - e anche di quello soggettivo - del reato di calunnia);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3G/06