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Ordinanza — n. 38250/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38250/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVAN RICCARDO (CUI 00QN2HD) nato a SAN BIAGIO DI CALLALTA il 20/06/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 112 PAVAN RICCARDO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sul trattamento sanzionatorio non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 112 PAVAN RICCARDO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sul trattamento sanzionatorio non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena);

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato sanzioni penali attenuazione libera della pena sanzione internazionale revoca della sospensione condizionale riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVAN RICCARDO (CUI 00QN2HD) nato a SAN BIAGIO DI CALLALTA il 20/06/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 112 PAVAN RICCARDO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sul trattamento sanzionatorio non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso • 0/