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Ordinanza — n. 38249/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAURO EMANUELE nato a CATANIA il 08/04/1979 SCIUTO MIRKO nato a CATANIA il 15/10/1991 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 110 DI MAURO E. - SCIUTO M. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono inammissibili perché costituiti: - per Sciuto da mere doglianze generiche quanto ai periodi di sospensione della prescrizione riportati a pag. 6 della sentenza impugnata iche venivano a superare le doglianze difensive sulla maturata prescrizione al momento della decisione di appello; - per Di Mauro da doglianze aspecifiche rispettD ai motivi di appello (cfr. i motivi sintetizzati alle pag. 2 e 3 della sentenza impugnata e alla circostanza riportata a pag. 3 - la difesa non aveva contestato "la partecipazione del Di Mauro al contestato reato") e in ogni caso relativa profili vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito P. (cfr. pag. 5), Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 DI MAURO E. - SCIUTO M. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono inammissibili perché costituiti: - per Sciuto da mere doglianze generiche quanto ai periodi di sospensione della prescrizione riportati a pag. 6 della sentenza impugnata iche venivano a superare le doglianze difensive sulla maturata prescrizione al momento della decisione di appello; - per Di Mauro da doglianze aspecifiche rispettD ai motivi di appello (cfr. i motivi sintetizzati alle pag. 2 e 3 della sentenza impugnata e alla circostanza riportata a pag. 3 - la difesa non aveva contestato "la partecipazione del Di Mauro al contestato reato") e in ogni caso relativa profili vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito P. (cfr. pag. 5), Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante eccezioni difensive altri capi d'accusa motivi di cassazione permesso di promuovere un procedimento penale allegazione motivata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAURO EMANUELE nato a CATANIA il 08/04/1979 SCIUTO MIRKO nato a CATANIA il 15/10/1991 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 110 DI MAURO E. - SCIUTO M. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono inammissibili perché costituiti: - per Sciuto da mere doglianze generiche quanto ai periodi di sospensione della prescrizione riportati a pag. 6 della sentenza impugnata iche venivano a superare le doglianze difensive sulla maturata prescrizione al momento della decisione di appello; - per Di Mauro da doglianze aspecifiche rispettD ai motivi di appello (cfr. i motivi sintetizzati alle pag. 2 e 3 della sentenza impugnata e alla circostanza riportata a pag. 3 - la difesa non aveva contestato "la partecipazione del Di Mauro al contestato reato") e in ogni caso relativa profili vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito P. (cfr. pag. 5), Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3