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Ordinanza — n. 38248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTURA CARLO nato a CATANIA il 03/07/1969 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 109 PASTURA CARLO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, quanto alla risposta sulle argomentazioni difensive in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 706

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 109 PASTURA CARLO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, quanto alla risposta sulle argomentazioni difensive in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 706

Parole chiave

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esame di cassazione condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena remissione della pena pagamento dell'ammenda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTURA CARLO nato a CATANIA il 03/07/1969 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 109 PASTURA CARLO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, quanto alla risposta sulle argomentazioni difensive in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 706