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Ordinanza — n. 38241/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38241/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUPERBO GAETANO nato a CANOSA DI PUGLIA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 43 SUPERBO GAETANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/06/

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 38241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 43 SUPERBO GAETANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/06/

Parole chiave

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superamento del limite di velocità violazione grave delle norme della circolazione reati contro la pubblica autorità reato grave di stupefacenti altri reati reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
43 SUPERBO GAETANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUPERBO GAETANO nato a CANOSA DI PUGLIA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 43 SUPERBO GAETANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/06/