Ordinanza — n. 38240/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGOSTINO RAFFAELE nato a CERIGNOLA il 31/10/1967 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 42 DAGOSTINO RAFFAELE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo da doglianze di puro fatto e manifestamente infondate, avendo la Corte di appello accertato la amotio del bene pignorato da parte del custode sulla base di un ragionamento adeguato e non manifestamente illogico (cfr. pagg. 1-2); - il secondo motivo sulla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. da censure meramente confutative, avendo la Corte di appello verificato in modo adeguato l'entità non esigua del danno arrecato al creditore sulla base del valore del bene pignorato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38240/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 42 DAGOSTINO RAFFAELE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo da doglianze di puro fatto e manifestamente infondate, avendo la Corte di appello accertato la amotio del bene pignorato da parte del custode sulla base di un ragionamento adeguato e non manifestamente illogico (cfr. pagg. 1-2); - il secondo motivo sulla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. da censure meramente confutative, avendo la Corte di appello verificato in modo adeguato l'entità non esigua del danno arrecato al creditore sulla base del valore del bene pignorato;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGOSTINO RAFFAELE nato a CERIGNOLA il 31/10/1967 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 42 DAGOSTINO RAFFAELE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo da doglianze di puro fatto e manifestamente infondate, avendo la Corte di appello accertato la amotio del bene pignorato da parte del custode sulla base di un ragionamento adeguato e non manifestamente illogico (cfr. pagg. 1-2); - il secondo motivo sulla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. da censure meramente confutative, avendo la Corte di appello verificato in modo adeguato l'entità non esigua del danno arrecato al creditore sulla base del valore del bene pignorato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/0