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Ordinanza — n. 38239/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38239/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOUL NEI nato il 23/12/1961 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 40 JALLOUL NEJI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo - sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo B) - da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 dove si espone una plausibile ricostruzione del fatto); - quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo A) - generiche e meramente confutative in ordine al giudizio di affidabilità espresso sulla testimonianza del carabiniere sulla dinamica dei fatti; - il secondo e il terzo motivo - rispettivamente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla durata della sanzione della sospensione della patente di guida - da censure di merito e aspecifiche, avendo al Corte di appello (pagg. 3 e 4) indicato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e quelli che rendevano congrua la durata della sanzione amministrativa;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 40 JALLOUL NEJI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo - sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo B) - da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 dove si espone una plausibile ricostruzione del fatto); - quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo A) - generiche e meramente confutative in ordine al giudizio di affidabilità espresso sulla testimonianza del carabiniere sulla dinamica dei fatti; - il secondo e il terzo motivo - rispettivamente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla durata della sanzione della sospensione della patente di guida - da censure di merito e aspecifiche, avendo al Corte di appello (pagg. 3 e 4) indicato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e quelli che rendevano congrua la durata della sanzione amministrativa;

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero motivi di cassazione attentato contro la sicurezza militare rinuncia al dibattimento orale assenza di persecuzione difesa d'ufficio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOUL NEI nato il 23/12/1961 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 40 JALLOUL NEJI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo - sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo B) - da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 dove si espone una plausibile ricostruzione del fatto); - quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo A) - generiche e meramente confutative in ordine al giudizio di affidabilità espresso sulla testimonianza del carabiniere sulla dinamica dei fatti; - il secondo e il terzo motivo - rispettivamente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla durata della sanzione della sospensione della patente di guida - da censure di merito e aspecifiche, avendo al Corte di appello (pagg. 3 e 4) indicato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e quelli che rendevano congrua la durata della sanzione amministrativa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i