Ordinanza — n. 38237/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA MARIO nato a CATANIA il 27/08/1980 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 38 PRIVITERA MARIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e meramente reiterative ed in particolare: - il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che spiega chiaramente quale sia la condotta oggetto di imputazione; - il secondo motivo mira ad una rivalutazione del motivo di appello, al quale la Corte di appello ha fornito risposta evidenziando gli elementi ostativi che venivano ad assorbire le diverse tesi difensive;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38237/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38 PRIVITERA MARIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e meramente reiterative ed in particolare: - il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che spiega chiaramente quale sia la condotta oggetto di imputazione; - il secondo motivo mira ad una rivalutazione del motivo di appello, al quale la Corte di appello ha fornito risposta evidenziando gli elementi ostativi che venivano ad assorbire le diverse tesi difensive;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA MARIO nato a CATANIA il 27/08/1980 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 38 PRIVITERA MARIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e meramente reiterative ed in particolare: - il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che spiega chiaramente quale sia la condotta oggetto di imputazione; - il secondo motivo mira ad una rivalutazione del motivo di appello, al quale la Corte di appello ha fornito risposta evidenziando gli elementi ostativi che venivano ad assorbire le diverse tesi difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/0