Ordinanza — n. 38235/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALAI LUCA nato a FIRENZE il 09/10/1969 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 35 FALAI LUCA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e segnatamente: - quanto al primo motivo sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen. si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata; - quanto al secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche si veda pag. 5 della sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 38235/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 35 FALAI LUCA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e segnatamente: - quanto al primo motivo sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen. si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata; - quanto al secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche si veda pag. 5 della sentenza impugnata;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALAI LUCA nato a FIRENZE il 09/10/1969 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 35 FALAI LUCA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e segnatamente: - quanto al primo motivo sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen. si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata; - quanto al secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche si veda pag. 5 della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 300_6