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Ordinanza — n. 38234/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of prescription interruption and failure to address legal benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Mastrozzi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding prescription limits and sanctioning treatment, but the court found the prescription claim unfounded due to prior interruption by a 2017 citation and a 2023 hearing date. Furthermore, the court determined the appellant's arguments on legal benefits did not sufficiently confront the lower court's response, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the prescription claim is unfounded due to prior interruption and the substantive arguments fail to adequately confront the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription interruption effect legal benefits treatment Cassa delle ammende fine procedural costs order motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 c.p.p.
Art. 161 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRUZZI ALBERTO nato a ROMA il 29/06/1982 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 34 MASTRUZZI ALBERTO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili perché: - il primo motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato, posto che, come la stessa Corte di appello ha evidenziato, un primo effetto interruttivo si era già verificato con il primo decreto di citazione di appello del novembre 2017, al quale ne è seguito un altro per l'udienza tenutasi il 23 gennaio 2023; - il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio articola in definitiva critiche soltanto sul punto dei benefici di legge e non si confronta con la risposta fornita dalla Corte di appello (pag. 5), che risulta immune da vizi rilevabili in questa sede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/0