Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38232/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38232/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIO DOMENICO nato a MONTEBELLO IONICO il 28/11/1946 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 29 Pio DOMENICO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - per il primo motivo, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art.337 cod. pen., meramente confutative di punti adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-7); - per il secondo motivo, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., generiche rispetto a quanto accertato in sede di merito (presenza di altri detenuti) sulla base di atti di indagine e delle dichiarazioni del ricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 29 Pio DOMENICO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - per il primo motivo, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art.337 cod. pen., meramente confutative di punti adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-7); - per il secondo motivo, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., generiche rispetto a quanto accertato in sede di merito (presenza di altri detenuti) sulla base di atti di indagine e delle dichiarazioni del ricorrente;

Parole chiave

Generato dall'IA
permesso di promuovere un procedimento penale assenza di persecuzione impedimento di un atto dell'autorità divieto di accedere a un dato territorio ricusazione del pubblico ministero censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 341-bis cod. pen
6-7); - per il secondo motivo, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., generiche rispetto a quanto accertato in sede di merito (presenza di altri detenuti) sulla base di atti di indagine e delle dichiarazioni del ricorrente;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIO DOMENICO nato a MONTEBELLO IONICO il 28/11/1946 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 29 Pio DOMENICO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - per il primo motivo, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art.337 cod. pen., meramente confutative di punti adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-7); - per il secondo motivo, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., generiche rispetto a quanto accertato in sede di merito (presenza di altri detenuti) sulla base di atti di indagine e delle dichiarazioni del ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/06