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Ordinanza — n. 38231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALA CRISTIAN nato a MILANO il 16/03/1971 ALBANO LUCIANA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 06/02/1970 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 28 SALA CRISTIAN — ALBANA LUCIANA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi comuni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto al primo motivo, si veda pag. 6, § 3.1 della sentenza impugnata sulla intempestività della nullità del decreto di citazione a giudizio, inficiato dalla ipotizzata violazione; pertanto, il motivo che fa leva sull'abnormità della revoca del decreto di archiviazione è vieppiù anche aspecifico e non influente in termini essenziali sul thema dec.idendum); - quanto al secondo motivo, si veda da pag. 6 § 3.3. della sentenza impugnata sul momento consumativo del reato di cui all'art. 388, primo comma cod. pen. (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 14172 del 29/01/2020, Rv. 278845; Sez. 6, n. 21534 del 13/03/2018, Rv. 272931); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non segue invece la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese a favore della parte civile, non avendo quest'ultima effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena esecuzione della pena esecuzione della sentenza pena pecuniaria non riscuotibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALA CRISTIAN nato a MILANO il 16/03/1971 ALBANO LUCIANA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 06/02/1970 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 28 SALA CRISTIAN — ALBANA LUCIANA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi comuni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto al primo motivo, si veda pag. 6, § 3.1 della sentenza impugnata sulla intempestività della nullità del decreto di citazione a giudizio, inficiato dalla ipotizzata violazione; pertanto, il motivo che fa leva sull'abnormità della revoca del decreto di archiviazione è vieppiù anche aspecifico e non influente in termini essenziali sul thema dec.idendum); - quanto al secondo motivo, si veda da pag. 6 § 3.3. della sentenza impugnata sul momento consumativo del reato di cui all'art. 388, primo comma cod. pen. (cfr.

Sez. 6, n. 14172 del 29/01/2020, Rv. 278845; Sez. 6, n. 21534 del 13/03/2018, Rv. 272931); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non segue invece la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese a favore della parte civile, non avendo quest'ultima effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,