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Ordinanza — n. 38227/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38227/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ciarelli Ettore, nato a Milano il 09.11.1981 avverso la sentenza del 13/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., risultano manifestamente infondati; Considerato, invero, che, quanto al primo motivo - con cui deduce la nullità della sentenza impugnata, in ragione dell'omessa notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione per il giudizio d'appello - risulta presente agli atti la notifica del decreto di citazione per l'udienza d'appello del 13/01/2023, regolarmente effettuata in data 21/10/2022 mediante consegna a mani proprie dell'imputato presso la casa di reclusione di Milano Opera;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 38227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, inoltre, che, quanto al motivo di ricorso afferente alla nullità della sentenza impugnata in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza al fine di chiedere la trattazione orale del procedimento, la Corte d'appello - con motivazione corretta, coerente ed esaustiva - ha rilevato come il ricorrente fosse nella possibilità di formulare istanza di trattazione orale del procedimento entro il 29/12/2022, data alla quale risultava ancora in vigore la disciplina emergenziale relativa al giudizio d'appello, non avendo alcun rilievo la circostanza che siffatta disciplina emergenziale sarebbe dovuta scaplere in data 31/12/2022 e, dunque, in datan antecedente alla celebrazione dell'udienza d~ei+cr, P. Q.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti rinvio del dibattimento ritiro della querela penale termine di partenza arresto in vista d'estradizione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ciarelli Ettore, nato a Milano il 09.11.1981 avverso la sentenza del 13/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., risultano manifestamente infondati; Considerato, invero, che, quanto al primo motivo - con cui deduce la nullità della sentenza impugnata, in ragione dell'omessa notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione per il giudizio d'appello - risulta presente agli atti la notifica del decreto di citazione per l'udienza d'appello del 13/01/2023, regolarmente effettuata in data 21/10/2022 mediante consegna a mani proprie dell'imputato presso la casa di reclusione di Milano Opera;

Ritenuto, inoltre, che, quanto al motivo di ricorso afferente alla nullità della sentenza impugnata in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza al fine di chiedere la trattazione orale del procedimento, la Corte d'appello - con motivazione corretta, coerente ed esaustiva - ha rilevato come il ricorrente fosse nella possibilità di formulare istanza di trattazione orale del procedimento entro il 29/12/2022, data alla quale risultava ancora in vigore la disciplina emergenziale relativa al giudizio d'appello, non avendo alcun rilievo la circostanza che siffatta disciplina emergenziale sarebbe dovuta scaplere in data 31/12/2022 e, dunque, in datan antecedente alla celebrazione dell'udienza d~ei+cr, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i