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Ordinanza — n. 38225/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38225/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSALMI RAMI nato il 20/08/2001 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 16 MSALMI RAMI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul concorso di reati per il capo B) non avanzato in sede di appello (appello limitato al capo A e al "trattamento sanzionatorio", dove per quest'ultimo si denunciava soltanto in modo generico la "eccessività" della pena e chiedendo aumenti più contenuti per la continuazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/06/2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38225/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 16 MSALMI RAMI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul concorso di reati per il capo B) non avanzato in sede di appello (appello limitato al capo A e al "trattamento sanzionatorio", dove per quest'ultimo si denunciava soltanto in modo generico la "eccessività" della pena e chiedendo aumenti più contenuti per la continuazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/06/2023

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio riesame dell'entità pena riesame della rendita AI motivi di cassazione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSALMI RAMI nato il 20/08/2001 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 16 MSALMI RAMI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul concorso di reati per il capo B) non avanzato in sede di appello (appello limitato al capo A e al "trattamento sanzionatorio", dove per quest'ultimo si denunciava soltanto in modo generico la "eccessività" della pena e chiedendo aumenti più contenuti per la continuazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/06/2023