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Ordinanza — n. 38224/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded complaints regarding denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38224/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Ferrara's appeal inadmissible because the grounds raised were generic and legally unsupported. In the first instance, the denial of general mitigating circumstances was based on the defendant's criminal history and conduct, which the court deemed a legitimate judicial assessment. Consequently, the court rejected the appeal without examining further factual arguments, ruling that the procedural defect alone justified the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic and unfounded complaints regarding the denial of general mitigating circumstances, as the judge may legitimately refuse such mitigation based on prior criminal record and conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints general mitigating circumstances criminal history Cassation procedure censura costituzionale censura formulata in modo carente censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LUIGI nato a NAPOLI il 15/05/1988 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 15 FERRARA LUIGI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul diniego delle attenuanti generiche manifestamente infondate e generiche; Considerato infatti che in primo grado il diniego era stato basato sui precedenti penali e sulle modalità della condotta; che legittimamente il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato (tra tante, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Rv. 274783); che tale assunto pertanto già di per sé giustificava il diniego dell'appello (che tale possibilità aveva contestato), rendendo ...

Te considerazioni su ulteriori elementi (peraltro solo labialmente sostenuti - come la allegazione di certificazione SERT; o contrastati in punto di fatto - come la collaborazione processuale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 0