Ordinanza — n. 38218/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUEJ WALID nato a DOUALA( TUNISIA) il 07/11/1990 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 7 OUE3 WALID OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - la cui motivazione va letta congiuntamente a quella di primo grado - ed in particolare si vedano: - quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., pag. 3 della sentenza impugnata (la cui motivazione veniva pertanto anche ad escludere la derubricazione nel reato di oltraggio) e pag. 3 di quella di primo grado; - in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, pag. 4, con riferimento segnatamente alla mancata giustificazione offerta dall'imputato circa il porto del coltello in luogo pubblico (cfr. appello sul punto e tra le tante, Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 sulla nozione di "giustificato motivo") e alle circostanze del fatto (porto di coltello a serramanico aperto, in luogo assai frequentato e con la partecipazione dell'imputato ad una lite) che venivano pertanto anche ad escludere la particolare tenuità del fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 38218/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7 OUE3 WALID OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - la cui motivazione va letta congiuntamente a quella di primo grado - ed in particolare si vedano: - quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., pag. 3 della sentenza impugnata (la cui motivazione veniva pertanto anche ad escludere la derubricazione nel reato di oltraggio) e pag. 3 di quella di primo grado; - in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, pag. 4, con riferimento segnatamente alla mancata giustificazione offerta dall'imputato circa il porto del coltello in luogo pubblico (cfr. appello sul punto e tra le tante, Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 sulla nozione di "giustificato motivo") e alle circostanze del fatto (porto di coltello a serramanico aperto, in luogo assai frequentato e con la partecipazione dell'imputato ad una lite) che venivano pertanto anche ad escludere la particolare tenuità del fatto;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUEJ WALID nato a DOUALA( TUNISIA) il 07/11/1990 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 7 OUE3 WALID OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - la cui motivazione va letta congiuntamente a quella di primo grado - ed in particolare si vedano: - quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., pag. 3 della sentenza impugnata (la cui motivazione veniva pertanto anche ad escludere la derubricazione nel reato di oltraggio) e pag. 3 di quella di primo grado; - in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, pag. 4, con riferimento segnatamente alla mancata giustificazione offerta dall'imputato circa il porto del coltello in luogo pubblico (cfr. appello sul punto e tra le tante, Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 sulla nozione di "giustificato motivo") e alle circostanze del fatto (porto di coltello a serramanico aperto, in luogo assai frequentato e con la partecipazione dell'imputato ad una lite) che venivano pertanto anche ad escludere la particolare tenuità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis