Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38217/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38217/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WALTER WISDOM nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 5 WALTER WISDOM OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondate (si vedano, in particolare, da pag. 3 e ss., sulla esclusione della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen., dove è stata ricostruita la sequenza dei fatti e il comportamento degli operanti rispetto alla tesi difensiva, anche alla luce di quanto era emerso dal provvedimento del giudice della sorveglianza);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 WALTER WISDOM OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondate (si vedano, in particolare, da pag. 3 e ss., sulla esclusione della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen., dove è stata ricostruita la sequenza dei fatti e il comportamento degli operanti rispetto alla tesi difensiva, anche alla luce di quanto era emerso dal provvedimento del giudice della sorveglianza);

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale riesame del decreto espulsione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 393-bis cod. pen
3 e ss., sulla esclusione della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen., dove è stata ricostruita la sequenza dei fatti e il comportamento degli operanti rispetto alla tesi difensiva, anche alla luce di quanto era emerso dal provvedimento del giudice della sorveglianza);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WALTER WISDOM nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 5 WALTER WISDOM OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondate (si vedano, in particolare, da pag. 3 e ss., sulla esclusione della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen., dove è stata ricostruita la sequenza dei fatti e il comportamento degli operanti rispetto alla tesi difensiva, anche alla luce di quanto era emerso dal provvedimento del giudice della sorveglianza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/0