Ordinanza — n. 38217/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WALTER WISDOM nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 5 WALTER WISDOM OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondate (si vedano, in particolare, da pag. 3 e ss., sulla esclusione della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen., dove è stata ricostruita la sequenza dei fatti e il comportamento degli operanti rispetto alla tesi difensiva, anche alla luce di quanto era emerso dal provvedimento del giudice della sorveglianza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 WALTER WISDOM OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondate (si vedano, in particolare, da pag. 3 e ss., sulla esclusione della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen., dove è stata ricostruita la sequenza dei fatti e il comportamento degli operanti rispetto alla tesi difensiva, anche alla luce di quanto era emerso dal provvedimento del giudice della sorveglianza);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WALTER WISDOM nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 5 WALTER WISDOM OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondate (si vedano, in particolare, da pag. 3 e ss., sulla esclusione della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen., dove è stata ricostruita la sequenza dei fatti e il comportamento degli operanti rispetto alla tesi difensiva, anche alla luce di quanto era emerso dal provvedimento del giudice della sorveglianza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/0