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Ordinanza — n. 38216/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grievances and merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ahmed Safine's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Safine argued against the Milan Court of Appeal's judgment, but the Court found his complaints were generic and focused on merits rather than legal errors. Consequently, the appeal was rejected because the grievances were merely repetitive of issues already properly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: Appeals must be based on specific legal errors; generic grievances or arguments regarding the merits are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances merits arguments Corte di Cassazione procedural admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED SAFINE nato il 15/04/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 4 AHMED SAFINE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di merito, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 sulla identificazione dell'imputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/06/202