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Ordinanza — n. 38213/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38213/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38213/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLA GATTA ANGELO nato a TORRE DEL GRECO il 26/04/1965 DELLA GATTA PASQUALE nato a NAPOLI il 08/08/1963 DELLA GATTA MICAELA nato a TORRE DEL GRECO il 25/08/1970 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; .( fz)-f udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 26 maggio 2022 la Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, quantificava la pena per DELLA GATTA Angelo, DELLA GATTA Pasquale e DELLA GATTA Micaela ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rispettivamente in anni 5 e mesi 9 di reclusione, ad anni 5 e mesi 9 di reclusione e ad anni 4 e mesi 5 di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38213/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 26 maggio 2022 la Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, quantificava la pena per DELLA GATTA Angelo, DELLA GATTA Pasquale e DELLA GATTA Micaela ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rispettivamente in anni 5 e mesi 9 di reclusione, ad anni 5 e mesi 9 di reclusione e ad anni 4 e mesi 5 di reclusione.

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena remissione della pena controllo della commisurazione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili e la inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLA GATTA ANGELO nato a TORRE DEL GRECO il 26/04/1965 DELLA GATTA PASQUALE nato a NAPOLI il 08/08/1963 DELLA GATTA MICAELA nato a TORRE DEL GRECO il 25/08/1970 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; .( fz)-f udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 26 maggio 2022 la Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, quantificava la pena per DELLA GATTA Angelo, DELLA GATTA Pasquale e DELLA GATTA Micaela ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rispettivamente in anni 5 e mesi 9 di reclusione, ad anni 5 e mesi 9 di reclusione e ad anni 4 e mesi 5 di reclusione.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DELLA GATTA Angelo, DELLA GATTA Pasquale, DELLA GATTA Micaela deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 599, 599 bis cod. proc. pen., art. 73, artt. 81 cpv., 110 cod. pen., artt. 11-130 D.Igs. 385/1993, artt. 216, 219, 223 RD n. 267/1942. II. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 599, 599 bis cod. proc. pen., art. 73, artt. 81 cpv., 110 cod. pen., artt. 11-130 D.Igs. 385/1993, artt. 216, 219, 223 RD n. 267/1942.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili e la inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1, comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza posteriore al 3 agosto 2017. Ed invero il concordato intervenuto tra le parti non avrebbe potuto includere alcuna declaratoria di prescrizione (che veniva stralciata) posto che il giudizio di rinvio era stato disposto solo per la determinazione del trattamento sanzionatorio, con formazione del giudicato progressivo in punto di responsabilità (v. sentenza rescindente numero 42749 del 2019).

4. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno .

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il