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Ordinanza — n. 38212/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38212/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38212/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO GIUSEPPE nato a BITONTO il 22/05/1985 avverso la sentenza del 09/09/2022 del TRIBUNALE di BARI\, c_______ dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; , IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 settembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato a PAGANO Giuseppe, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 9 settembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato a PAGANO Giuseppe, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di reclusione.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale esame di cassazione condono delle spese procedurali censura formulata in modo carente perenzione dell'istanza di revisione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 9 settembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato a PAGANO Giuseppe, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di reclusione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO GIUSEPPE nato a BITONTO il 22/05/1985 avverso la sentenza del 09/09/2022 del TRIBUNALE di BARI\, c_______ dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; , IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 settembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato a PAGANO Giuseppe, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione PAGANO Giuseppe con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5bis,cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside