Ordinanza — n. 38207/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO DOMENICO nato a CAMPOFRANCO il 28/04/1954 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della CORTE ASSISE di CALTANISSETTA[-dato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 13 luglio 2022 la Corte d'Assise di Caltanissetta ha respinto il reclamo avanzato da VACCARO Domenico, ai sensi dell'art. 18 ter, comma o.p., avverso il decreto con il quale la Corte d'Assise di Caltanissetta aveva disposto il trattenimento della missiva in partenza avente come mittente lo stesso VACCARO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In data 13 luglio 2022 la Corte d'Assise di Caltanissetta ha respinto il reclamo avanzato da VACCARO Domenico, ai sensi dell'art. 18 ter, comma o.p., avverso il decreto con il quale la Corte d'Assise di Caltanissetta aveva disposto il trattenimento della missiva in partenza avente come mittente lo stesso VACCARO.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO DOMENICO nato a CAMPOFRANCO il 28/04/1954 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della CORTE ASSISE di CALTANISSETTA[-dato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 13 luglio 2022 la Corte d'Assise di Caltanissetta ha respinto il reclamo avanzato da VACCARO Domenico, ai sensi dell'art. 18 ter, comma o.p., avverso il decreto con il quale la Corte d'Assise di Caltanissetta aveva disposto il trattenimento della missiva in partenza avente come mittente lo stesso VACCARO.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione VACCARO Domenico con atto personale.
3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President