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Ordinanza — n. 38206/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38206/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDI FILIPPO nato a GELA il 07/09/1969 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di FROSINONEt-da-tP-—avviso alle parti; I — udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /4-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Frosinone ha respinto il reclamo avanzato da BILARDI Filippo avverso la sanzione disciplinare dell'Ammonizione, riportata in data 3.2.2021 per infrazione commessa ai sensi dell'art. 77 n. 15 reg. es. o.p. in data 27.1.2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FROSINONEt-da-tP-—avviso alle parti; I — udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /4-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Frosinone ha respinto il reclamo avanzato da BILARDI Filippo avverso la sanzione disciplinare dell'Ammonizione, riportata in data 3.2.2021 per infrazione commessa ai sensi dell'art. 77 n. 15 reg. es. o.p. in data 27.1.2021.

Parole chiave

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multa disciplinare all'avvocato ricorso all'autorità di vigilanza mancanza di disciplina ammende per infrazione procedurale istanza di revisione penale procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDI FILIPPO nato a GELA il 07/09/1969 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di FROSINONEt-da-tP-—avviso alle parti; I — udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /4-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Frosinone ha respinto il reclamo avanzato da BILARDI Filippo avverso la sanzione disciplinare dell'Ammonizione, riportata in data 3.2.2021 per infrazione commessa ai sensi dell'art. 77 n. 15 reg. es. o.p. in data 27.1.2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione BILARDI Filippo con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U,. 21.12.2017, Aie/Io). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden