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Ordinanza — n. 38204/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38204/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 27/08/1996 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 14 giugno 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 9 dicembre 2021 dal Tribunale di Napoli che dichiarava RICCARDI Alessandro colpevole del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, L. 110/75 e lo condannava alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38204/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 14 giugno 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 9 dicembre 2021 dal Tribunale di Napoli che dichiarava RICCARDI Alessandro colpevole del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, L. 110/75 e lo condannava alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di multa.

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi recidiva abuso di materiali sanzione penale altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 27/08/1996 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 14 giugno 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 9 dicembre 2021 dal Tribunale di Napoli che dichiarava RICCARDI Alessandro colpevole del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, L. 110/75 e lo condannava alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RICCARDI Alessandro deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente