Cassation appeal dismissed for generic grounds as mere repetition of appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Gaudiosi's appeal inadmissible because his arguments were generic and merely repeated the reasoning already provided by the Court of Appeal. Gaudiosi had challenged the lower court's conviction for a crime under Article 73 of D.Lgs. 159/2011, claiming erroneous application of law and defects in motivation. The court rejected these claims as lacking novelty, ruling that the appellate decision had already sufficiently addressed the issues raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and constitute a mere repetition of the arguments already fully examined and resolved by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDIOSI ANTONIO nato il 31/08/1981 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; [21Y1 / / / / / IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 3 giugno 2022 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Potenza che dichiarava GAUDIOSI Antonio colpevole del reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/2011 e lo condannava, concesse le attenuanti generiche,alla pena di mesi 4 di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GAUDIOSI Antonio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente