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Ordinanza — n. 38202/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38202/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THENGOD BLESSING nato il 24/12/1989 avverso la sentenza del 11/05/2022 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; n•nn• & IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 11 maggio 2022 il Giudice di Pace di Perugia dichiarava THENGOD Blessing colpevole del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter D.Igs. 286/1998 e la condannava alla pena di euro 18.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 11 maggio 2022 il Giudice di Pace di Perugia dichiarava THENGOD Blessing colpevole del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter D.Igs. 286/1998 e la condannava alla pena di euro 18.000,00 di multa.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie pena massima multa disciplinare pena sproporzionata pene e misure pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THENGOD BLESSING nato il 24/12/1989 avverso la sentenza del 11/05/2022 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; n•nn• & IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 11 maggio 2022 il Giudice di Pace di Perugia dichiarava THENGOD Blessing colpevole del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter D.Igs. 286/1998 e la condannava alla pena di euro 18.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - THENGOD Blessing deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione. II. violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di punti della decisione trattati in modo congruo nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente