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Ordinanza — n. 38201/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38201/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38201/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISLI ABDRHIM nato il 18/11/1989 avverso la sentenza del 13/06/2022 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (bYr IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 13 giugno 2022 il Giudice di Pace di Perugia dichiarava MISLI Abdrhim colpevole del reato di cui all'art. 10 bis D.Igs. 286/1998 e lo condannava, ritenute le attenuanti generiche, alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 13 giugno 2022 il Giudice di Pace di Perugia dichiarava MISLI Abdrhim colpevole del reato di cui all'art. 10 bis D.Igs. 286/1998 e lo condannava, ritenute le attenuanti generiche, alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.

Parole chiave

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entrata illegale immigrazione clandestina infrazioni alla legge sugli stranieri allontanamento espatrio illegale insufficiente rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISLI ABDRHIM nato il 18/11/1989 avverso la sentenza del 13/06/2022 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (bYr IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 13 giugno 2022 il Giudice di Pace di Perugia dichiarava MISLI Abdrhim colpevole del reato di cui all'art. 10 bis D.Igs. 286/1998 e lo condannava, ritenute le attenuanti generiche, alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MISLI Abdrhim deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla incertezza sulla identità dell'imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, dalla decisione si desume che l'identità è stata verificata in modo congruo, tramite rilievi fotodattiloscopici e precedente attribuzione di codice C.U.I. .

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente