Ordinanza — n. 38198/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONDINO ANDREA nato a GRICIGNANO DI AVERSA il 06/08/1968 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 5 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 5.11.2021 dal Tribunale di Napoli Nord che dichiarava FONDINO Andrea colpevole del reato di lesioni personali tentate e detenzione illegale di un'arma da fuoco e lo condannava alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 4.400,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue dì diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONDINO ANDREA nato a GRICIGNANO DI AVERSA il 06/08/1968 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 5 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 5.11.2021 dal Tribunale di Napoli Nord che dichiarava FONDINO Andrea colpevole del reato di lesioni personali tentate e detenzione illegale di un'arma da fuoco e lo condannava alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 4.400,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - FONDINO Andrea deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue dì diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente