Cassation appeal dismissed for generic grounds as mere repetition of appellate arguments without new legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Calderola's appeal inadmissible for failing to provide specific legal grounds beyond reiterating the appellate court's reasoning. Calderola argued for a new review of the conviction under Article 75 of Legislative Decree 159/2011, but the court found his complaints lacked novelty. Consequently, the appeal was rejected, and Calderola was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 616 c.p.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic and merely repeat the arguments already addressed by the lower courts without presenting new legal issues.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDEROLA MARIO nato a MATERA il 18/11/1959 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 11 marzo 2022 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa il 7.5.2019 dal Tribunale di Matera, che dichiarava CALDEROLA Mario colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 1, D.Igs. 159/2011 e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi due di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CALDEROLA Mario deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente