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Ordinanza — n. 38190/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38190/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38190/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BERARDINO IVAN nato a AVEZZANO il 16/03/1981 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2022 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa il 16.10.2019 dal Tribunale di L'Aquila che dichiarava DI BERARDINO Ivan colpevole del delitto ascrittogli e, esclusa l'applicazione della recidiva, ritenuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, nonché disposta la riduzione prevista per il rito abbreviato scelto, lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38190/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato criminalità persistente revisione della sentenza penale sanzioni penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BERARDINO IVAN nato a AVEZZANO il 16/03/1981 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2022 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa il 16.10.2019 dal Tribunale di L'Aquila che dichiarava DI BERARDINO Ivan colpevole del delitto ascrittogli e, esclusa l'applicazione della recidiva, ritenuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, nonché disposta la riduzione prevista per il rito abbreviato scelto, lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI BERARDINO Ivan deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta - anche in diritto - nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente