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Ordinanza — n. 38188/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38188/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIGLIO POTITO nato a CERIGNOLA il 06/11/1982 CATALDO ANTONIO nato a FOGGIA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ru-r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 30.9.2020 dal Tribunale di Lanciano che dichiarava DIGLIO Potito e CATALDO Antonio colpevoli dei reati di tentato furto pluriaggravato, detenzione di materiale esplosivo e ricettazione e, ritenuta la continuazione, li condannava alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. , 2. Avverso detta sentenza hd%proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DIGLIO Potito e CATALDO Antonio deducendo: I. vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 191 cod. proc. pen.; II. vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 191 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38188/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dei ricorrenti) al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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altri reati gravi addebiti penali esplosivi e articoli pirotecnici reato di poca entità altri capi d'accusa reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 191 cod. proc. pen
e vizio di motivazione in relazione all'art. 191 cod. proc. pen.; II.
art. 62 bis cod. pen
vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIGLIO POTITO nato a CERIGNOLA il 06/11/1982 CATALDO ANTONIO nato a FOGGIA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ru-r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 30.9.2020 dal Tribunale di Lanciano che dichiarava DIGLIO Potito e CATALDO Antonio colpevoli dei reati di tentato furto pluriaggravato, detenzione di materiale esplosivo e ricettazione e, ritenuta la continuazione, li condannava alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. , 2. Avverso detta sentenza hd%proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DIGLIO Potito e CATALDO Antonio deducendo: I. vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 191 cod. proc. pen.; II. vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dei ricorrenti) al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il/ricorrenti; al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammend