Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38185/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38185/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38185/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILALA CHAKIR nato il 01/03/1991 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 24 novembre 2021 il Tribunale di Ancona, quale Giudice dell'Esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da BILALA Chakir tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che i reati per i quali il BILALA è stato condannato concernono fattispecie disomogenee tanto per la tipologia di reati commessi e per il bene protetto, quanto per la modalità di commissione e la contiguità spazio-temporale. 2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BILALA Chakir deducendo violazione di legge in relazione all'art. 671 comma 1 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 comma 1 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38185/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso di annullamento impugnabilità della decisione di rinvio esecuzione della sentenza annullamento del lodo arbitrale motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 comma 1 cod. proc. pen
2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BILALA Chakir deducendo violazione di legge in relazione all'art. 671 comma 1 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILALA CHAKIR nato il 01/03/1991 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 24 novembre 2021 il Tribunale di Ancona, quale Giudice dell'Esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da BILALA Chakir tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che i reati per i quali il BILALA è stato condannato concernono fattispecie disomogenee tanto per la tipologia di reati commessi e per il bene protetto, quanto per la modalità di commissione e la contiguità spazio-temporale. 2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BILALA Chakir deducendo violazione di legge in relazione all'art. 671 comma 1 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende