Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of domicile declaration under Art. 677 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to declare or elect a domicile as required by Article 677, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure. The lower court rejected the request for alternative measures to detention, and the applicant argued for a cassation review based on alleged legal violations. The court ruled that without a valid domicile declaration, the procedural prerequisites for the appeal were not met, leading to dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 677, comma 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant has not declared or elected a domicile in Italy, as this requirement is a mandatory condition for the exercise of the right to appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LETTERIIS CLAUDIA ANTONIETTA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 12/06/1964 avverso il decreto del 19/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emessa il 19 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione proposta da DE LETTERIIS Claudia Antonietta.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DE LETTERIIS Claudia Antonietta deducendo violazione di legge.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, posto che dagli atti non risulta - come rilevato dal Tribunale - la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 677, comma 2 bis cod.proc.pen. .
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :ihricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente