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Ordinanza — n. 38182/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38182/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38182/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASOLINI PAOLO nato a BRESCIA il 31/01/1967 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 luglio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia rigettava la proposta di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e contestualmente dichiarava cessata la misura dell'affidamento in prova, disponendo nei confronti di PASOLINI Paolo la detenzione domiciliare per motivi di salute.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38182/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora revoca dell'annullamento restituzione in pristino revoca della rendita d'invalidità revoca dell'aiuto d'emergenza procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASOLINI PAOLO nato a BRESCIA il 31/01/1967 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 luglio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia rigettava la proposta di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e contestualmente dichiarava cessata la misura dell'affidamento in prova, disponendo nei confronti di PASOLINI Paolo la detenzione domiciliare per motivi di salute.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PASOLINI Paolo deducendo vizio del procedimento. La difesa, in particolare, evidenzia che in sede di introduzione della domanda di affidamento in prova era stata nominata fiduciariamente l'avv. Stefania Amato. In sede di trattazione della procedura di revoca non veniva dato avviso al difensore di fiducia - di cui sopra - con nomina di un difensore di ufficio. La questione di nullità è stata posta innanzi al Tribunale e, si afferma, ingiustamente respinta. 2.1 Gli argomenti difensivi sono stati ribaditi con memoria del 23 gennaio 2023.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero per costante orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez. I. n. 36964 del 7.6.2019, rv 276867) i procedimenti di concessione e di (eventuale) revoca dell'affidamento in prova sono del tutto autonomi e, pertanto, la nomina del difensore di fiducia effettuata nel primo procedimento (richiesta di affidamento) non spiega effetti nell'eventuale procedimento di revoca. Non vi è pertanto alcun vizio rilevabile nel procedimento conclusosi con l'emissione della ordinanza impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

2_ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P