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Ordinanza — n. 38181/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38181/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38181/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI SOUFIENE nato il 08/06/1993 avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IZT IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 luglio 2022 il Tribunale di Padova rigettava l'istanza avanzata da BEN ALI Soufiene tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che si rinvengono elementi indicativi dell'effettiva esistenza di un medesimo disegno criminoso, tale non potendosi considerare la sola concomitanza dei fatti, anche alla luce della loro eterogeneità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38181/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale allegazioni di persecuzione contraddittorie criminalità persistente concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI SOUFIENE nato il 08/06/1993 avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IZT IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 luglio 2022 il Tribunale di Padova rigettava l'istanza avanzata da BEN ALI Soufiene tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che si rinvengono elementi indicativi dell'effettiva esistenza di un medesimo disegno criminoso, tale non potendosi considerare la sola concomitanza dei fatti, anche alla luce della loro eterogeneità.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BEN ALI Soufiene deducendo violazione di legge e vizio di motivazione .

3. I motivi sono stati ribaditi con memoria del 1. 12. 2022 .

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden