Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it requests factual re-evaluation, not permitted in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Avagliano Carlo inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding continuous crime. The lower court had correctly identified that the appellant offered only generic arguments without concrete evidence of a unified criminal plan. Consequently, the request was rejected as it improperly attempted to challenge factual findings, which is forbidden in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 1, c.p.; Art. 671, comma 1, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the trial judge's findings on the existence of a unified criminal project.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVAGLIANO CARLO nato a CORI il 29/07/1992 avverso l'ordinanza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4 luglio 2022 il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza avanzata da AVAGLIANO Carlo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che l'istante adduce solamente generiche argomentazioni, senza indicare alcun elemento sintomatico di un preventivo e unitario progetto delittuoso, non altrimenti rilevabile.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - AVAGLIANO Carlo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente