Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation on continuous crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Torkhani Mohamed Ali inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding continuous crimes. The lower court had correctly identified that the offenses involved distinct legal interests without a unifying purpose, rejecting the request for continuous crime application. The Court ruled that such requests for factual reassessment are not permitted in a legality review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts or evidence, as the Court of Cassation does not examine the merits of the case.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORKHANI MOHAMED ALI nato il 27/01/1985 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2022 il Tribunale di Pesaro ha respinto l'istanza avanzata da TORKHANI Mohamed Ali tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che i reati cui si riferiscono le sentenze hanno offeso beni giuridici diversi tra loro e non si desume dagli atti uno scopo unificante.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TORKHANI Mohamed Ali deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President