Ordinanza — n. 38176/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 25/06/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Ar / IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 giugno 2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto il reclamo proposto da GRAVIANO Giuseppe avverso il provvedimento del Presidente della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria emesso in data 14.09.2021 con cui non è stato autorizzato l'inoltro al destinatario di una missiva avente come mittente lo stesso GRAVIANO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 25/06/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Ar / IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 giugno 2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto il reclamo proposto da GRAVIANO Giuseppe avverso il provvedimento del Presidente della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria emesso in data 14.09.2021 con cui non è stato autorizzato l'inoltro al destinatario di una missiva avente come mittente lo stesso GRAVIANO.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge- GRAVIANO Giuseppe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125>comma 3, cod. proc. pen., 18 ter n. 3 L. 354/75, nonché agli artt. 15, 21, 24 e 111 Cost. .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze astratte, che non si confrontano con la congrua motivazione espressa nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside