Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds when lower court decision is sufficiently motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Abdulmonam Trabelsi inadmissible for failing to provide specific grounds against the lower court's ruling. Trabelsi argued a defect in motivation regarding his expulsion order, but the Tribunal of Surveillance had already offered ample and sufficient reasoning on relevant legal profiles. The court rejected the claim because the existing decision adequately addressed the issues, rendering further specific arguments unnecessary and the appeal generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 d.lgs. n. 286/1998; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic, provided the decision under review contains ample and sufficient motivation on the relevant legal profiles.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABELSI ABDULMONAM nato il 05/09/1997 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'8 giugno 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l'opposizione al decreto di espulsione (ai sensi dell'art.16 d.lgs. n.286 del 1998) proposta da TRABELSI Abdulmonam.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge- TRABELSI Abdulmonam deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, stante l'ampia e congrua motivazione espressa nella decisione impugnata sui profili rilevanti per la decisione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente