Ordinanza — n. 38173/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APICE VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/09/1963 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 24 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza, avanzata da D'APICE Vincenzo, di differimento facoltativo della pena al contempo applicando nei confronti dell'stante la detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38173/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 24 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza, avanzata da D'APICE Vincenzo, di differimento facoltativo della pena al contempo applicando nei confronti dell'stante la detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen.
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APICE VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/09/1963 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 24 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza, avanzata da D'APICE Vincenzo, di differimento facoltativo della pena al contempo applicando nei confronti dell'stante la detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - D'APICE Vincenzo deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, in ragione della esistenza di congrua motivazione sulla residua pericolosità sociale del D'Apice espressa nella decisione impugnata e non contrastata in modo adeguato nel ricorso.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente