Cassation court dismisses appeal for procedural defect regarding admissible grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it relied on grounds not permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence of conviction citing a defect in the application of Article 129, which the court found was not among the exclusive admissible grounds such as lack of will, lack of correlation, or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of conviction must be limited to specific grounds; appeals based on other defects, such as alleged errors in the application of specific articles, are inadmissible de plano.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA MASSIMO nato a NAPOLI il 23/10/1974 avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIato avviso alle —art,13i• udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Ciotola; Rilevato che lo stesso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per vizio di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1