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Ordinanza — n. 38119/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38119/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARNO ANTONIO nato a CERCOLA il 11/08/1959 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Di Sarno; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge, la decisione di dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare per mancata collaborazione con la giustizia, la quale difetterebbe della necessaria chiarezza e ritenuto che la relativa doglianza sia stata dedotta in maniera assolutamente generica, senza la enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenerla; rilevato che, con il secondo motivo, viene denunciata la violazione di legge per mancanza di motivazione, non avendo la decisione affrontato le deduzioni difensive e ritenuto che anche tale doglianza sia stata prospettata in maniera del tutto generica, senza che siano state indicate le deduzioni rispetto alle quali sarebbe stata omessa la relativa pronuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Di Sarno; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge, la decisione di dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare per mancata collaborazione con la giustizia, la quale difetterebbe della necessaria chiarezza e ritenuto che la relativa doglianza sia stata dedotta in maniera assolutamente generica, senza la enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenerla; rilevato che, con il secondo motivo, viene denunciata la violazione di legge per mancanza di motivazione, non avendo la decisione affrontato le deduzioni difensive e ritenuto che anche tale doglianza sia stata prospettata in maniera del tutto generica, senza che siano state indicate le deduzioni rispetto alle quali sarebbe stata omessa la relativa pronuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria integrazione insufficiente dipendenza dall'assistenza sociale verosimiglianza dei motivi d'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARNO ANTONIO nato a CERCOLA il 11/08/1959 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Di Sarno; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge, la decisione di dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare per mancata collaborazione con la giustizia, la quale difetterebbe della necessaria chiarezza e ritenuto che la relativa doglianza sia stata dedotta in maniera assolutamente generica, senza la enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenerla; rilevato che, con il secondo motivo, viene denunciata la violazione di legge per mancanza di motivazione, non avendo la decisione affrontato le deduzioni difensive e ritenuto che anche tale doglianza sia stata prospettata in maniera del tutto generica, senza che siano state indicate le deduzioni rispetto alle quali sarebbe stata omessa la relativa pronuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i