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Ordinanza — n. 38118/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming new penalty reduction law violates principle of non-retroactivity. Appeal declared inadmissible due to lack of transitional rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38118/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the new law on penalty reduction for withdrawing an appeal was applied retroactively to their case. The court rejected this, stating the principle of non-retroactivity applies when no transitional legislation exists, making the claim manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, n. 1, lett. a) and Art. 2, comma 1, n. 1, lett. b) of the Code of Civil Procedure; The principle of non-retroactivity applies to procedural acts absent transitional legislation, rendering claims of retroactive application inadmissible.

Parole chiave

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principle of non-retroactivity procedural law application transitional legislation penalty reduction withdrawal of appeal inadmissible appeal tempus regit actum adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLEDO CERQUEIRA YURI nato a AMSTERDAM( OLANDA) il 26/08/1997 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Yuri Toledo Cerqueira; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso lamenta l'irragionevolezza della disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, dettata in materia di riduzione della pena in caso di rinuncia all'appello, atteso che, ove vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, l'imputato avrebbe potuto avvalersene; ritenuto che le relative doglianze siano manifestamente infondate siccome in frontale contrasto con il consolidato principio tempus regit actum, secondo cui, in materia processuale, si applica la legge vigente al momento del compimento del singolo atto del processo, nei casi in cui, come nella specie, sia assente una normativa transitoria, la cui articolazione rientrerebbe, in ogni caso, nella esclusiva discrezionalità del legislatore; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il