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Ordinanza — n. 38116/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to lack of discretionary review of severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Angelo Montano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Montano argued that the revocation of his semi-liberty was too severe because he only received partial payments and should have been evaluated on his overall conduct. The court rejected this, stating that the lower court's decision was based on the untrustworthiness of the semi-liberty holder who secretly acquired funds without oversight, a matter falling within the discretionary power of the trial judge which cannot be reviewed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court cannot substitute its own judgment for the trial judge's discretionary assessment of the severity of a violation when the lower court's decision is logically and sufficiently motivated, even if the appellant merely seeks a re-evaluation of the strictness of the penalty.

Parole chiave

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semi-liberty revocation discretionary power appellate review limits untrustworthy behavior procedural inadmissibility semilibertà attenuazione libera della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANO ANGELO nato a NAPOLI il 23/06/1974 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;,/ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Montano; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva, la revoca della misura della semilibertà per violazione delle prescrizioni, senza considerare che la gravità dell'episodio avrebbe dovuto essere ridimensionata in quanto Montano avrebbe percepito meri acconti sulla retribuzione e, soprattutto, senza valutare il complessivo percorso dallo stesso compiuto nel corso dell'esecuzione della semilibertà; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo l'ordinanza dato conto, con motivazione congrua e logica, della decisione assunta, fondata sulla inaffidabilità mostrata dal semilibero, che senza darne alcuna comunicazione agli organi preposti (e quindi al di fuori da ogni possibilità di controllo) aveva acquisito la disponibilità di denaro: motivazione rispetto alla quale i rilievi difensivi assumono una connotazione essenzialmente rivalutativa, essendosi il ricorso incentrato sulla eccessiva severità della valutazione, ovvero su un profilo che rientra pienamente in un alveo di discrezionalità che appartiene al giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso