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Ordinanza — n. 38114/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38114/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGIONE VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 08/11/1952 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J1-2 Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Vito Bigione; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da talune circostanze ritenute indicative, in maniera niente affatto illogica, dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Bigione è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali la distanza temporale, pari a circa 12 anni, tra l'inizio della partecipazione al sodalizio capeggiato da Micheletti, ovvero tra il 1990 e il 1994, e il momento dell'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica, peraltro con il concorso di soggetti affatto diversi e non aderenti alla prima consorteria); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38114/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina correità criminalità persistente partecipazione al reato crimine organizzato recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGIONE VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 08/11/1952 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J1-2 Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Vito Bigione; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da talune circostanze ritenute indicative, in maniera niente affatto illogica, dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Bigione è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali la distanza temporale, pari a circa 12 anni, tra l'inizio della partecipazione al sodalizio capeggiato da Micheletti, ovvero tra il 1990 e il 1994, e il momento dell'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica, peraltro con il concorso di soggetti affatto diversi e non aderenti alla prima consorteria); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili (quali la continuità degli episodi criminosi, riconducibili a una strategia unitaria dipanatasi nel corso di vari anni) che sono stati già adeguatamente scrutinati dalla Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi (avendo la Corte territoriale ben spiegato come, al di là del dato di una obiettiva omogeneità degli episodi, non emergesse alcun concreto elemento che consentisse di ipotizzare la deliberazione, sia pure nelle sue linee essenziali, del traffico oggetto della seconda delle due sentenze, fin dal momento, risalente a ben 12 anni prima, in cui Bigione aveva fatto ingresso in un sodalizio criminoso del quale non facevano parte i partecipi del suddetto traffico); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto aspecifico, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend