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Ordinanza — n. 38113/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for organizing a dance hall without public safety authorization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dario Di Gristina inadmissible, rejecting all three grounds of protest. The appellant argued for the application of Article 681 instead of 666 of the Penal Code and challenged the lack of consideration regarding client safety and sentencing specifics. The court ruled these arguments manifestly unfounded based on established case law and the formal nature of the administrative violation involved.

Regesto Legislator

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Art. 681 cod. pen.; Art. 80 R.d. 18 giugno 1931, n. 773: The organization of a public spectacle without respecting public safety prescriptions constitutes a contravention under Article 681 regardless of whether the activity is permanent or occasional.

Parole chiave

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public spectacle contravention public safety authorization dance hall regulation Cassation inadmissibility administrative prevention duty reati contro la tranquillità pubblica altri reati atto preparatorio non punibile

Disposizioni normative citate

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Art. 681 cod. pen.
Art. 666 cod. pen.
in luogo dell'art. 666 cod. pen., sia manifestamente infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui integra la contravvenzione prevista dall'art.
Art. 80 R.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S.
pen., l'organizzazione di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica di cui all'art. 80 del R.d.
Art. 133 cod. pen.
art. 681 cod. pen
art. 666 cod. pen
in luogo dell'art. 666 cod. pen., sia manifestamente infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui integra la contravvenzione prevista dall'art.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 55361 del 9/11/2018, Berti, Rv. 274565 - 01
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRISTINA DARIO nato a PALERMO il 04/11/1980 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Dario di Gristina; ritenuto che il primo motivo, con il quale la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 681 cod. pen. in luogo dell'art. 666 cod. pen., sia manifestamente infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui integra la contravvenzione prevista dall'art. 681, cod. pen., l'organizzazione di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica di cui all'art. 80 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., sia in caso di attività esercitata in via permanente e professionale, sia nell'ipotesi di allestimento occasionale o unico (Sez. 3, n. 55361 del 9/11/2018, Berti, Rv. 274565 - 01); ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura, per violazione di legge, la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato la mancata esposizione dei clienti del locale a una situazione di pericolo, sia manifestamente infondato, tenuto conto del carattere formale della violazione, connesso alla tutela delle funzione amministrativa di prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità, nel caso di specie palesemente vulnerata dalla totale assenza di autorizzazione all'apertura di una sala da ballo; ritenuto che, infine, anche il terzo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'entità della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, sia manifestamente infondato e aspecifico, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, delle relativa decisioni, fondata, quanto alla prima, sulla scrupolosa applicazione dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., quanto alla seconda dalla considerazione della gravità del fatto e dalla negativa personalità dell'imputato e, quanto alla terza, dai plurimi precedenti penali per reati della stessa indole e sulla conseguente prognosi negativa, ben potendo il reato essere reiterato anche in altro contesto e non necessariamente con il medesimo locale, successivamente smantellato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend